Camera dei deputati

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Il Regolamento della Camera

Parte III - Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione
Capo XXX - Delle Interpellanze
  • Art. 138
    1. Chi ha presentato un'interpellanza ha il diritto di svolgerla per non più di quindici minuti e, dopo le dichiarazioni del Governo, di esporre per non più di dieci minuti le ragioni per le quali egli sia o no soddisfatto. Il Presidente può concedere maggior tempo agli interpellanti se la questione riveste eccezionale rilevanza politica.
    2. Qualora l'interpellante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dal Governo può presentare una mozione.
INDICE DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA